Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
Esercitano opera di vigilanza e assistenza nei confronti dei sottoposti a misure di sicurezza personali non detentive e a misure alternative alla
Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive
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Misure alternative alla detenzione e remissione del debito
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Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali
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Sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali non detentive.
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Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive
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Differenziazione degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza
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Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
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Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sono a carico dello Stato.
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Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.
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In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'articolo 215 del codice
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sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e
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Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in: colonie agricole; case di lavoro; case di cura e custodia
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I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro
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Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà
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l'esecuzione delle pene; 3) istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza; 4) centri di osservazione.
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, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e le condizioni igieniche e sanitarie
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misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione.
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servizio sociale ai sensi dell'articolo 47, revoca anticipata delle misure di sicurezza, ammissione al regime di semilibertà e revoca del